Testo dell'articolo 1 dello
Statuto della Provincia di Udine
approvato il 13 ottobre 2000
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. |
La Provincia di Udine è un Ente autonomo territoriale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale sulla base di principi di sussidiarietà e di differenziazione socio-culturale presenti nel territorio, perseguendo gli obiettivi sanciti dal "principi fondamentali" della Costituzione della Repubblica. A tal fine, la Provincia promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianze di opportunità di tutti gli appartenenti alla comunità provinciale. |
2. | La provincia ispira la propria attività alla salvaguardia dei patrimoni culturali che riflettono le specificità delle diverse realtà presenti sul territorio, attuando e promuovendo iniziative coordinate dirette alla loro conoscenza, conservazione, valorizzazione e fruizione. |
3. | La provincia di Udine costituisce solo una parte del Friuli propriamente detto, ovvero Friuli storico, del quale fanno parte le Province di Udine, Gorizia e Pordenone e i Comuni attualmente ricompresi in altre entità territoriali. |
4. | Il Consiglio Provinciale, di concerto con i Consigli Provinciali di Gorizia e Pordenone, si riunisce annualmente in sessione straordinaria nella giornata del 3 aprile, a rotazione, in un Comune del Friuli storico, per apposita seduta celebrativa. |
5. | La Provincia di Udine partecipa all'istituzione dell'Assemblea dei Consigli delle Province del Friuli storico per l'esercizio, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con i Consigli Provinciali di Gorizia e Pordenone, delle attribuzioni concernenti lo sviluppo economico, sociale e culturale, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali, anche in rapporto con l'Unione Europea ed altri organismi istituzionali. |
6. | La Provincia promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, di vita e di lavoro, nel rispetto della storia e delle tradizioni del popolo friulano e delle altre Comunità etnico-linguistiche presenti sul territorio, favorendo ogni idonea collaborazione delle associazioni, delle istituzioni e degli enti locali interessati. |
7. | La Provincia riconosce nel benessere degli appartenenti alla comunità provinciale, inteso in tutte le sue manifestazioni, l'obiettivo primario della propria attività. |
8. | La Provincia considera la lingua friulana valore irrinunciabile poiché costituisce espressione precipua della identità del popolo friulano; si impegna a consentirne e valorizzarne l'uso in ogni ambito, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme giuridiche sovraordinate a quelle del presente Statuto. |
9. | La storia sociale, le tradizioni culturali e religiose, la famiglia, il patrimonio umano, artistico ed ambientale, i gruppi e le associazioni, le scuole e le istituzioni educative e politiche, le realtà del lavoro e dell'economia che animano la vita comunitaria e che la caratterizzano in uno spirito di pluralismo e di rispetto reciproco, fanno parte integrante della vita e delle istituzioni democratiche della comunità provinciale. |
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