Testo dell'articolo 1 dello

Statuto della Provincia di Udine

approvato il 13 ottobre 2000

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

1.

La Provincia di Udine è un Ente autonomo territoriale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale sulla base di principi di sussidiarietà e di differenziazione socio-culturale presenti nel territorio, perseguendo gli obiettivi sanciti dal "principi fondamentali" della Costituzione della Repubblica. A tal fine, la Provincia promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianze di opportunità di tutti gli appartenenti alla comunità provinciale.

2. La provincia ispira la propria attività alla salvaguardia dei patrimoni culturali che riflettono le specificità delle diverse realtà presenti sul territorio, attuando e promuovendo iniziative coordinate dirette alla loro conoscenza, conservazione, valorizzazione e fruizione.
3. La provincia di Udine costituisce solo una parte del Friuli propriamente detto, ovvero Friuli storico, del quale fanno parte le Province di Udine, Gorizia e Pordenone e i Comuni attualmente ricompresi in altre entità territoriali.
4. Il Consiglio Provinciale, di concerto con i Consigli Provinciali di Gorizia e Pordenone, si riunisce annualmente in sessione straordinaria nella giornata del 3 aprile, a rotazione, in un Comune del Friuli storico, per apposita seduta celebrativa.
5. La Provincia di Udine partecipa all'istituzione dell'Assemblea dei Consigli delle Province del Friuli storico per l'esercizio, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con i Consigli Provinciali di Gorizia e Pordenone, delle attribuzioni concernenti lo sviluppo economico, sociale e culturale, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali, anche in rapporto con l'Unione Europea ed altri organismi istituzionali.
6. La Provincia promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, di vita e di lavoro, nel rispetto della storia e delle tradizioni del popolo friulano e delle altre Comunità etnico-linguistiche presenti sul territorio, favorendo ogni idonea collaborazione delle associazioni, delle istituzioni e degli enti locali interessati.
7. La Provincia riconosce nel benessere degli appartenenti alla comunità provinciale, inteso in tutte le sue manifestazioni, l'obiettivo primario della propria attività.
8. La Provincia considera la lingua friulana valore irrinunciabile poiché costituisce espressione precipua della identità del popolo friulano; si impegna a consentirne e valorizzarne l'uso in ogni ambito, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme giuridiche sovraordinate a quelle del presente Statuto.
9. La storia sociale, le tradizioni culturali e religiose, la famiglia, il patrimonio umano, artistico ed ambientale, i gruppi e le associazioni, le scuole e le istituzioni educative e politiche, le realtà del lavoro e dell'economia che animano la vita comunitaria e che la caratterizzano in uno spirito di pluralismo e di rispetto reciproco, fanno parte integrante della vita e delle istituzioni democratiche della comunità provinciale.

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